ARTICOLO 1 - Costituzione
E' costituita l'associazione ricreativo – culturale, senza finalità di lucro, denominata "CIRCOLO PREFETTURA TORINO", con sede presso la Prefettura di Torino, Piazza Castello 205.
Il Circolo è rigorosamente apolitico e non svolge iniziative ed attività di carattere sindacale.
ARTICOLO 2 - Finalità
L'associazione si propone lo scopo di promuovere, tra gli associati, iniziative di carattere ricreativo, culturale, civico, artistico e sportivo, in sintonia con l'etica professionale propria dei dipendenti del Ministero dell'Interno.
Le iniziative che non hanno specifiche finalità interne sono aperte alla cittadinanza e promosse presso le Istituzioni del territorio.
Tra i valori fondamentali dell'associazione si annoverano:
1. la promozione di una cultura della cittadinanza attiva e della collaborazione tra cittadini ed Istituzioni
2. il coinvolgimento dei dipendenti delle sedi distaccate della Prefettura e delle altre strutture locali del Ministero dell'Interno (Questura, Commissariati, Vigili del Fuoco, ecc. ecc.),
3. il collegamento e la promozione di ogni forma di sinergia e collaborazione interistituzionale con le altre strutture pubbliche, i relativi circoli e gruppi, e le associazioni del territorio, nell'ottica della valorizzazione del volontariato.
ARTICOLO 3 - Proventi
I proventi del Circolo sono costituiti:
a) dalle quote annuali versate dagli associati;
b) da contributi eventuali del Ministero dell'Interno;
c) da altri contributi, erogazioni, e lasciti finalizzati alle iniziative del Circolo;
d) dai proventi della gestione di manifestazioni e altre attività del Circolo;
e) da tutti i beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.
ARTICOLO 4 - Soci
La qualità di socio del Circolo si acquisisce con un atto di richiesta formale connesso al pagamento della quota di adesione, stabilita dal Consiglio direttivo e ratificata dall'Assemblea, e comporta l'accettazione integrale del presente statuto e di tutti i regolamenti esecutivi ed integrativi emanati.
I soci si distinguono in:
a)
Soci ordinari (con diritto di voto): tutti i dipendenti del Ministero dell'Interno della Provincia di Torino e del Piemonte, senza limiti di età, sia in servizio che in congedo;
b)
Simpatizzanti: i familiari ed amici dei soci ordinari, ammessi secondo i criteri stabiliti dal Direttivo e da eventuali regolamenti.
Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri ed hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e ad avvalersi delle provvidenze attuate dal Circolo, nei limiti delle prescrizioni e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo che può determinare limiti e distinte tipologie di adesione.
L'eventuale partecipazione di non soci alle iniziative è disciplinata dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 5 – Esclusioni del socio
La qualità di socio si perde a seguito del mancato pagamento della quota sociale e, in ogni momento, a seguito di delibera di esclusione da parte del Consiglio direttivo, per comportamenti scorretti in ambito associativo, professionale, sociale, o strumentali a finalità politiche o sindacali.
ARTICOLO 6 - Organi
Sono organi del Circolo:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
ARTICOLO 7 – Assemblea
L'Assemblea, che può essere ordinaria o straordinaria, è costituita da tutti i soci ordinari ed è convocata e presieduta dal Presidente, almeno una volta all'anno.
L'assemblea ordinaria, con la maggioranza dei presenti, direttamente, in collegamento telematico, anche differito, o per delega:
a) elegge il Presidente;
b) elegge il Consiglio Direttivo;
c) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
d) ratifica, nella prima riunione successiva, i Regolamenti approvati dal Consiglio direttivo e, comunque, immediatamente esecutivi;
e) si pronuncia su ogni altro argomento sottoposto al suo esame.
L'assemblea straordinaria delibera su ogni argomento riservato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto, con la maggioranza della assemblea ordinaria, salvo diversa indicazione, sullo scioglimento dell'associazione, con le modalità di cui all'art. 13, e sulle modifiche dello statuto, secondo le indicazioni di cui all'art. 14.
ARTICOLO 8 – Convocazione dell'Assemblea
L'assemblea può essere convocata ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei componenti, lo ritengano opportuno.
La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, viene effettuata mediante avviso, da affiggere presso la sede del Circolo, o nelle bacheche della sede centrale e di quelle decentrate, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, contenente il giorno, il luogo, e l'ora della convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
Le modalità procedurali di convocazione, gestione e deliberazione dell'Assemblea, possono comunque avvalersi di forme moderne ed informatiche di comunicazione e di voto (email, whatsapp...).
Alla modalità di assemblea tramite presenza fisica diretta, o per delega, dei partecipanti, è quindi equiparata, a tutti gli effetti, l'assemblea "on line", realizzata tramite collegamento telematico, anche differito, secondo criteri che garantiscano, comunque, pienezza di comunicazione, rappresentatività e trasparenza, e una chiara e libera espressione di pensiero e di voto.
In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione con qualunque numero di presenti.
A prescindere dalla assemblea, intesa come organo unitario per tutto il Circolo, a livello organizzativo regionale e provinciale si provvederà a garantire in ogni rappresentanza e partecipazione delle sedi decentrate in cui prestano servizio gli iscritti al Circolo, prevedendo altresì forme di organizzazione autonoma decentrata, con lo scopo di favorire il massimo dinamismo e beneficio dei soci, con riguardo a tutti gli uffici locali del Ministero dell'Interno (Questura, Commissariati, sedi dei Vigili del Fuoco, ecc. ecc.).
ARTICOLO 9 – Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo, dicasi anche Direttivo, è composto da un numero di membri variabile, eletti dall'assemblea tra gli associati, dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto a compenso.
Prima di procedere alle votazioni del Consiglio direttivo l'Assemblea determina il numero dei componenti eleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno, nonché tutte le volte che lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
ARTICOLO 10 – Poteri del Consiglio direttivo
Il Direttivo è investito dei più ampi poteri di gestione, organizzazione ed amministrazione ordinaria e straordinaria, ed in particolare:
a) elegge al suo interno uno o più Vice Presidenti, un Segretario generale, un Segretario organizzativo ed un Tesoriere. In caso di necessità, è possibile procedere a cooptazione dall'esterno;
b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, anche attraverso la individuazione di competenze specifiche per ciascuno dei suoi membri;
c) approva il bilancio da sottoporre alla ratifica dell'assemblea;
d) approva i regolamenti interni del Circolo, che diventano immediatamente esecutivi;
e) delibera sull'accettazione ed esclusione dei soci;
f) redige il programma della attività annuali del Circolo.
ARTICOLO 11 – Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, e può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Vice Presidenti o ad altro membro del Consiglio Direttivo o socio.
Lo stesso svolge fondamentalmente una funzione direttiva, propulsiva e di coordinamento delle attività, curando, in particolare, i rapporti con la Prefettura e le relazioni interistituzionali.
ARTICOLO 12 – Segreteria ed organismi operativi
Il Presidente e/o il Consiglio direttivo possono istituire una o più Segreterie (generale e decentrate) ed altri organismi operativi di servizio, con le deleghe, prerogative e facoltà operative previste dai rispettivi atti istitutivi.
Tra gli organismi operativi non elettivi svolge un ruolo attivo la Consulta operativa, costituita del Direttivo integrato con i collaboratori attivi sui vari settori di attività.
ARTICOLO 13 – Scioglimento
Lo scioglimento del Circolo può essere deliberato dalla Assemblea con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Circolo stesso saranno devoluti alla Prefettura di Torino, con l'impegno a disporne nell'interesse dei dipendenti del Ministero dell'Interno della Provincia di Torino.
ARTICOLO 14 – Modifiche dello Statuto
Il presente statuto può essere modificato, in sede di assemblea straordinaria, con il voto della maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.
Il Consiglio Direttivo può proporre a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, a modifiche non sostanziali dello Statuto o di adeguamento a disposizioni di legge, con particolare attenzione alla normativa in tema di volontariato e Terzo Settore.
La nuova versione dello Statuto entra immediatamente in vigore e viene notificata alla assemblea nella prima successiva riunione assembleare. L'assemblea, con la maggioranza qualificata di cui al primo comma può respingere le modifiche o integrarle.
ARTICOLO 15 – Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni dei regolamenti approvati dal Direttivo e le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.
Approvato nella assemblea costitutiva del 19-05-09, integrato nella assemblea del 21-12-2012, e modificato nella assemblea del 12/12/2017.
TESTO DEPOSITATO AGLI ATTI / CONSEGNATO IN COPIA AL PREFETTO.
19 DIC 2017